Formazione continua in medicina: le novità del DL Rilancio

DL Rilancio

Dopo settimane di lavoro in Commissione Bilancio, è in esame in Aula alla Camera il testo del Decreto Rilancio.

Nella bozza, dopo lunghi confronti, sono state introdotte delle novità che riguardano anche i professionisti sanitari e la sanità.

Gli emendamenti del Dl Rilancio

Nello specifico, nei giorni scorsi è stato approvato l’emendamento Boldi 5.06 recante disposizioni in materia di formazione continua in medicina e che prevede che i crediti formativi ECM del triennio 2020-2022 si intendono già maturati in ragione di un terzo per tutti i professionisti sanitari che abbiano continuato a svolgere la propria attività professionale nel periodo dell’emergenza Covid.

Dopo l’articolo 5 : «Art.  5-bis.  –  (Disposizioni  in  materia  di  formazione  continua  in medicina).

1. I crediti formativi del triennio 2020-2022, da acquisire, ai  sensi  dell’articolo  16-bis del  decreto  legislativo  30  dicembre  1992, n.502, e dell’articolo 2, commi da 357 a 360, della legge 24 dicembre 2007, n.244, attraverso l’attività di formazione continua in medicina, si intendono già maturati in ragione di un terzo per tutti i professionisti sanitari di cui alla legge 11 gennaio 2018, n.3, che hanno continuato a svolgere la propria attività professionale nel periodo dell’emergenza derivante  dal  COVID-19.

Sul tema era intervenuta anche la Commissione Nazionale per la formazione Continua, che con una delibera approvata in data 10 giugno aveva chiesto alle istituzioni governative e parlamentari di modificare la norma introdotta nel c.d. “decreto scuola” (art. 6, comma 2-ter, D.L. 22/2020) che prevede come già acquisti i crediti ECM per l’anno 2020,  e chiedendo di intervenire estendendo il riconoscimento dei 50 crediti ECM a tutte le professioni sanitarie riconosciute e coinvolte nella lotta al Covid-19.

Con l’approvazione dell’emendamento tutti i professionisti sanitari sono ora inclusi nel suddetto beneficio. Si attende ora l’approvazione definitiva del testo per la sua conversione in legge.

 

Il comparto ortoprotesico durante la crisi pandemica da Covid-19

COVID-19

Covid-19: indicazioni per i tecnici ortopedici.

Preso atto della persistente situazione di pandemia dovuta al COVID-19 e di tutti i possibili scenari che potrebbero evolvere e considerato che la professione del Tecnico Ortopedico sul territorio Nazionale si svolge con diverse modalità a seconda della fattispecie lavorativa e che questo richiede senso di responsabilità, comportamento etico e rispetto deontologico, dovendo rispondere ai bisogni di salute dei cittadini attraverso criteri che assicurino il benessere e la salvaguardia degli operatori stessi e dei pazienti; analizzate le disposizioni normative ed applicative emanate da governo e regioni quali misure preventive di carattere generale finalizzate alla riduzione del rischio di contagio da SARS-COV-2 fra la popolazione e nei luoghi di lavoro; si è ritenuto opportuno, con la medesima finalità, richiamare i predetti principi generali, integrandoli con quelli specifici, attraverso la elaborazione di un documento destinato a quanti operano nel comparto della tecnica ortopedica (tecnici ortopedici liberi professionisti, tecnici ortopedici titolari di azienda o responsabili, come direttori tecnici, di officina ortopedica).

Le indicazioni contenute nel documento costituiscono gli elementi informativi di base, da aggiornare in relazione ad eventuali nuove disposizioni e/o variazioni dello stato di gravità della crisi pandemica, la cui applicazione va tuttavia resa compatibile, nelle diverse realtà territoriali, con le eventuali disposizioni di maggiore rigore emanate dalle autorità regionali.

Il documento

Si compone di una prima parte che tratta gli aspetti peculiari dell’attività del settore ortoprotesico, in particolare:

  1.  Attività di front-office e vendita commerciale;
  2. Attività di laboratorio-officina;
  3. Attività di ambulatorio (prove e presa misure), ambito domiciliare, ambito ospedaliero, ente sanitario esterno;
  4. Attività di magazzino.

Ed una seconda parte che contiene indicazioni valide per tutti i settori di attività e nello specifico:

  1.  Sanificazione e aerazione degli ambienti con le procedure consigliate;
  2. Attività di gestione del personale dell’azienda;
  3. Attività di formazione dell’azienda;
  4. Aggiornamento del documento di valutazione dei rischi DVR;
  5. Sorveglianza sanitaria;
  6. Soggetti fragili.

 

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