IL TECNICO ORTOPEDICO IN AREA TECNICA PER IL FUTURO PROFESSIONALE
DELLA CATEGORIA
L’inquadramento
del T.O. in area tecnica e non in una delle altre aree previste
dal futuro assetto conseguente all’istituzione di Ordine ed Albo
discende certamente dai contenuti espressi nel profilo e condivisi
da tutta la categoria.
L’attività e lo
spazio professionale di tutti i tecnici ortopedici si caratterizza
prevalentemente nella realizzazione di dispositivi medici su
misura, anche se di competenza si riconoscono attività svolte sul
paziente, poichè vincolante è la presenza di una prescrizione di
un medico qualificato competente per branca che avrebbe già dovuto
effettuare tutti gli accertamenti diagnostici preliminari di
utilità.
Anche
l’attività di progettazione del dispositivo su misura, che
qualifica profondamente l’attività del T.O., non costituisce una
prestazione sul paziente ma ancora una volta una prestazione di
tipo tecnico.
Lo spazio
professionale del tecnico ortopedico è quasi esclusivamente
costituito dalla realtà d’impresa e non da quella dello studio
professionale; al più, sarebbe auspicabile poter annettere
all’impresa produttiva/commerciale locali idonei per le
prestazioni sul paziente, mentre non sarebbe possibile attribuire
allo studio professionale od a un ambulatorio funzioni produttive
e/o commerciali, come nel caso in cui il tecnico ortopedico fosse
stato inserito in un’area diversa come quella riabilitativa.
Il quadro
normativo comunitario e nazionale definito dalla direttiva 93/42
individua figure di fabbricanti di dispositivi medici su misura
responsabili dell’immissione in commercio in servizio e in
commercio e per poter assumere quel ruolo il tecnico ortopedico
deve necessariamente legarsi all’impresa, a meno che non si pensi
di lasciare tale spazio di mercato a terzi.
Non potrebbe
certamente risultare fabbricante in quanto professionista, sia
perché sarebbe privo di licenza di commercio, sia perché la
prassi, in tutti i paesi dell’U.E, ha escluso questa
possibilità, relegando i professionisti sanitari al più, al ruolo
di responsabili dell’immissione in servizio, ma impossibilitati ad
assumere il ruolo di fabbricanti.
L’inserimento
del tecnico ortopedico in area tecnica rappresenta pertanto il
consolidamento del ruolo e dello spazio professionale della
categoria, sulla quale costruire futuri assetti professionali, in
chiave di sviluppo della professione ed in una prospettiva di
moderna collocazione delle nostre prestazioni professionali che
devono configurarsi per le conoscenze di tipo
tecnico-professionale, appannaggio di questa sola figura
professionale, rivendicando autonomia e difendendo tali contenuti
da sovrapposizioni improprie derivanti dal posizionamento di altre
professioni non di area tecnica.
Ci fossimo
ritrovati nell’area della riabilitazione con un più marcato ruolo
sul paziente, avremmo corso il rischio della perdita
dell’esclusività sulla realtà d’impresa, od il rischio di uno
sdoppiamento della figura tra il tecnico che fabbrica e sta in
area tecnica e quello che contribuisce all’equipe
multiprofessionale per la redazione di piani di riabilitazione, e
sta in area riabilitativa; esito certamente non caldeggiato dai
tecnici ortopedici.
Visto lo schema
di regolamentazione di Ordini ed Albi, condiviso da tutte le
professioni e dal Ministero, l’inserimento nell’Ordine delle
professioni della riabilitazione comporterebbe la necessità di
mediare con le altre figure pareri e prese di posizione,
insistendo tutte le professioni sul medesimo segmento di attività.
Restando in
area tecnica, ed essendo i T.O. gli unici presenti sul segmento
di attività pertinente, le posizioni dei T.O. stessi diverrebbero
le posizioni dell’Ordine delle professioni tecniche, potendo così
contare sull’appoggio di questo, che, in riabilitazione,
sarebbe tutt’altro che scontato.
Qualche addetto
ai lavori ha, in un recente passato, ventilato perdite di
posizione sul mercato, se si fosse restati in area tecnica con il
sospetto che chi si trova li non avrebbe più potuto fare
prestazioni sugli utenti; posizioni probabilmente frutto di
interessi personali, ma, certamente fantasiose ed inconsistenti,
in quanto c’è un profilo che riconosce al T.O. la titolarità di
quegli atti.
Bisogna inoltre
ricordare che in area tecnica sono presenti altre figure
professionali che si caratterizzano solo per prestazioni su un
utente da gestirsi con adeguate competenze tecniche come il
tecnico di neurofisiopatologia, l’igienista dentale e l’audiometrista
e, tali operatori, non temono certo di poter perdere la titolarità
degli atti professionali sull’utente perché collocati in area
tecnica.
Il
Consiglio Direttivo Nazionale
ANTOI
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