Si è avviato il percorso di completa decertificazione nei rapporti tra P.A. e privati.
In data 22 dicembre 2011, il Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione ha infatti emanato una direttiva, che attua le disposizioni previste dalla Legge di stabilità 2012, circa l’acquisizione diretta dei dati e dei documenti da parte delle pubbliche amministrazioni.
A partire dal 1° gennaio 2012 saranno possibili due modalità alternative:
1. la presentazione dell’autocertificazione da parte dell’utente;
2. l’amministrazione acquisirà direttamente i dati presso gli altri uffici.
La direttiva ha posto infatti il divieto – con conseguente applicazione delle sanzioni previste dalla legge per i casi di violazione dei doveri di ufficio - di richiedere ai cittadini o alle imprese documenti attestanti stati, qualità personali o fatti che siano già in possesso dell’amministrazione stessa.
Tali disposizioni non si applicano invece ai rapporti tra privati.

Il Garante nella Decisione n. 357 del 29.10.2011 ha avuto la possibilità di meglio chiarire quando i dati acquisiti da albi professionali possano essere utilizzati, senza informativa e consenso, per finalità promozionali.
Nel caso specifico un avvocato che aveva ricevuto una telefonata commerciale da una società di marketing, anche se iscritto al registro delle opposizioni, aveva segnalato il caso all'Authority.
La società di marketing si era difesa affermando che la telefonata era stata effettuata col numero telefonico del professionista tratto dall'Albo forense presente on-line e che la comunicazione commerciale riguardava "scopi attinenti l'attività professionale" (servizi di telefonia business).
Il Co.N.A.P.S., e con esso ANTOI, sollecita il nuovo Ministro della Salute per Ordini ed Albi.

Con l’approvazione dell’ultima legge di stabilità si è ribadito che il mancato assolvimento dell’obbligo ECM costituisce un illecito disciplinare e deve essere sanzionato sulla base di quanto verrà stabilito nell’ordinamento disciplinare delle singole professioni.
Anche ANTOI adeguerà il proprio codice per inglobare tale previsione normativa; a tal fine e prima di dar corso alle modifiche si chiede a tutti i tecnici di esprimere un parere a tale proposito: “come sanzioneresti il mancato assolvimento dell’obbligo ECM da parte dei tecnici ortopedici?”